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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ASSEGNO AI FIGLI NATURALI NON RICONOSCIBILI

1. Gli eredi, i legatari e i donatari sono tenuti, in proporzione a
quanto hanno ricevuto, a corrispondere ai figli naturali di cui
all'art. 279, un assegno vitalizio nei limiti stabiliti dall'art.
580, se il genitore non ha disposto per donazione o testamento in
favore dei figli medesimi. Se il genitore ha disposto in loro
favore, essi possono rinunziare alla disposizione e chiedere
l'assegno.


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