Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 376   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



VENDITA DI BENI

1. Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se
debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni
caso il prezzo minimo.

2. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il
modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il
giudice tutelare.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso