Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 376 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VENDITA DI BENI 1. Nell'autorizzare la vendita di beni, il tribunale determina se debba farsi all'incanto o a trattative private, fissandone in ogni caso il prezzo minimo. 2. Quando nel dare l'autorizzazione il tribunale non ha stabilito il modo di erogazione o di reimpiego del prezzo, lo stabilisce il giudice tutelare.
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