Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1127 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COSTRUZIONE SOPRA L'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO 1. Il proprietario dell'ultimo piano dell'edificio puo` elevare nuovi piani o nuove fabbriche, salvo che risulti altrimenti dal titolo. La stessa facolta` spetta a chi e` proprietario esclusivo del lastrico solare. 2. La sopraelevazione non e` ammessa se le condizioni statiche dell'edificio non la consentono. 3. I condomini possono altresi` opporsi alla sopraelevazione, se questa pregiudica l'aspetto architettonico dell'edificio ovvero diminuisce notevolmente l'aria o la luce dei piani sottostanti. 4. Chi fa la sopraelevazione deve corrispondere agli altri condomini un'indennita` pari al valore attuale dell'area da occuparsi con la nuova fabbrica, diviso per il numero dei piani, ivi compreso quello da edificare, e detratto l'importo della quota a lui spettante. Egli e` inoltre tenuto a ricostruire il lastrico solare di cui tutti o parte dei condomini avevano il diritto di usare.
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