Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 921 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONSORZI COATTIVI 1. Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo` anche essere costituito d'ufficio dall'autorita` amministrativa, allo scopo di provvedere a una migliore utilizzazione delle acque. 2. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario. 3. Il consorzio puo` anche procedere all'espropriazione dei singoli diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita`.
Versione PDF |