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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONSORZI COATTIVI

1. Nel caso indicato dall'art. 918, il consorzio puo` anche essere
costituito d'ufficio dall'autorita` amministrativa, allo scopo di
provvedere a una migliore utilizzazione delle acque.

2. Per le forme di costituzione e il funzionamento si osservano le
norme stabilite per i consorzi di miglioramento fondiario.

3. Il consorzio puo` anche procedere all'espropriazione dei singoli
diritti, mediante il pagamento delle dovute indennita`.


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