Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1797 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo AZIONE NEI CONFRONTI DEI GIRANTI 1. Il possessore della nota di pegno non puo` agire contro il girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno. 2. I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno in cui e` avvenuta la vendita delle cose depositate. 3. Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle cose depositate. 4. Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre anni.
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