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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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AZIONE NEI CONFRONTI DEI GIRANTI

1. Il possessore della nota di pegno non puo` agire contro il
girante, se prima non ha proceduto alla vendita del pegno.

2. I termini per esercitare l'azione di regresso contro i giranti
sono quelli stabiliti dalla legge cambiaria e decorrono dal giorno
in cui e` avvenuta la vendita delle cose depositate.

3. Il possessore della nota di pegno decade dall'azione di regresso
contro i giranti, se alla scadenza non leva il protesto o se, entro
quindici giorni dal protesto, non fa istanza per la vendita delle
cose depositate.

4. Egli conserva tuttavia l'azione contro i giranti della fede di
deposito e contro il debitore. Quest'azione si prescrive in tre
anni.


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