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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DISPONIBILITA` DEL DIRITTO DELL'ENFITEUTA

1. L'enfiteuta puo` disporre del proprio diritto, sia per atto tra
vivi, sia per atto di ultima volonta`.

2. Per l'alienazione del diritto dell'enfiteuta non e` dovuta alcuna
prestazione al concedente.

3. Nell'atto costitutivo puo` essere vietato all'enfiteuta di
disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio
diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.

4. Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l'enfiteuta
non e` liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed e` tenuto a
questi solidalmente con l'acquirente.


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