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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INTERDIZIONE

1. Il matrimonio di chi e` stato interdetto per infermita` di mente
puo` essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti
coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del
matrimonio, vi era gia` sentenza di interdizione passata in
giudicato, ovvero se la interdizione e` stata pronunziata
posteriormente ma l'infermita` esisteva al tempo del matrimonio.
Puo` essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla
persona che era interdetta.

2. L'azione non puo` essere proposta se, dopo revocata
l'interdizione, vi e` stata coabitazione per un anno.


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