Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 119 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INTERDIZIONE 1. Il matrimonio di chi e` stato interdetto per infermita` di mente puo` essere impugnato dal tutore, dal pubblico ministero e da tutti coloro che abbiano un interesse legittimo se, al tempo del matrimonio, vi era gia` sentenza di interdizione passata in giudicato, ovvero se la interdizione e` stata pronunziata posteriormente ma l'infermita` esisteva al tempo del matrimonio. Puo` essere impugnato, dopo revocata l'interdizione, anche dalla persona che era interdetta. 2. L'azione non puo` essere proposta se, dopo revocata l'interdizione, vi e` stata coabitazione per un anno.
Versione PDF |