Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2146 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CONFERIMENTO DELLE SCORTE 1. Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme corporative, della convenzione o degli usi. 2. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei rispettivi conferimenti.
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