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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONFERIMENTO DELLE SCORTE

1. Le scorte vive e morte sono conferite dal concedente e dal
mezzadro in parti uguali, salvo diversa disposizione delle norme
corporative, della convenzione o degli usi.

2. Le scorte conferite divengono comuni in proporzione dei
rispettivi conferimenti.


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