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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLO STATO

1. In mancanza di altri successibili l'eredita` e` devoluta allo
Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione
e non puo` farsi luogo a rinunzia.

2. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il
valore dei beni acquistati.


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