Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 586 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ACQUISTO DEI BENI DA PARTE DELLO STATO 1. In mancanza di altri successibili l'eredita` e` devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non puo` farsi luogo a rinunzia. 2. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati.
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