Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2404 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIUNIONI E DELIBERAZIONI DEL COLLEGIO 1. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre. 2. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. 3. Delle riunioni del collegio deve redigersi processo verbale, che viene trascritto nel libro previsto dal n. 5 dell'art. 2421 e sottoscritto dagli intervenuti. 4. Le deliberazioni del collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta. Il sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
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