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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO

1. Se oggetto del pignoramento e` un credito, l'estinzione di esso
per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha
effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che
intervengono nell'esecuzione.


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