Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2917 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ESTINZIONE DEL CREDITO PIGNORATO 1. Se oggetto del pignoramento e` un credito, l'estinzione di esso per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non ha effetto in pregiudizio del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione.
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