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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE

1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la
denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e
attribuiscono la qualita` di erede, se comprendono l'universalita` o
una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a
titolo particolare e attribuiscono la qualita` di legatario.

2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non
esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta
che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del
patrimonio.


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