Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 588 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DISPOSIZIONI A TITOLO UNIVERSALE E A TITOLO PARTICOLARE 1. Le disposizioni testamentarie, qualunque sia l'espressione o la denominazione usata dal testatore, sono a titolo universale e attribuiscono la qualita` di erede, se comprendono l'universalita` o una quota dei beni del testatore. Le altre disposizioni sono a titolo particolare e attribuiscono la qualita` di legatario. 2. L'indicazione di beni determinati o di un complesso di beni non esclude che la disposizione sia a titolo universale, quando risulta che il testatore ha inteso assegnare quei beni come quota del patrimonio.
Versione PDF |