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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

1. Allo scioglimento e alla liquidazione della societa` si applicano
le disposizioni degli art. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria
per la nomina e la revoca dei liquidatori e` quella richiesta
dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria.

2. In caso di insolvenza della societa`, per le obbligazioni sociali
sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio,
questi risponde illimitatamente:

a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra
societa` di capitali;

b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto
previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma;

c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita` prescritta
dall'art. 2475 bis.


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