Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2497 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE 1. Allo scioglimento e alla liquidazione della societa` si applicano le disposizioni degli art. 2448 e 2457. La maggioranza necessaria per la nomina e la revoca dei liquidatori e` quella richiesta dall'art. 2486 per l'assemblea straordinaria. 2. In caso di insolvenza della societa`, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le quote sono appartenute ad un solo socio, questi risponde illimitatamente: a) quando sia una persona giuridica ovvero sia socio unico di altra societa` di capitali; b) quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'art. 2476, secondo e terzo comma; c) fino a quando non sia stata attuata la pubblicita` prescritta dall'art. 2475 bis.
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