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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTI DELL'ENFITEUTA

1. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui
frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del
sottosuolo in conformita` delle disposizioni delle leggi speciali.

2. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.


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