Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 959 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIRITTI DELL'ENFITEUTA 1. L'enfiteuta ha gli stessi diritti che avrebbe il proprietario sui frutti del fondo, sul tesoro e relativamente alle utilizzazioni del sottosuolo in conformita` delle disposizioni delle leggi speciali. 2. Il diritto dell'enfiteuta si estende alle accessioni.
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