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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI O DA ALTRI VINCOLI

1. Il compratore puo` altresi` sospendere il pagamento del prezzo,
se la cosa venduta risulta gravata da garanzie reali o da vincoli
derivanti da pignoramento o da sequestro, non dichiarati dal
venditore e dal compratore stesso ignorati.

2. Egli puo` inoltre far fissare dal giudice un termine, alla
scadenza del quale, se la cosa non e` liberata, il contratto e`
risoluto con obbligo del venditore di risarcire il danno ai sensi
dell'art. 1479.

3. Se l'esistenza delle garanzie reali o dei vincoli sopra indicati
era nota al compratore, questi non puo` chiedere la risoluzione del
contratto, e il venditore e` tenuto verso di lui solo per il caso di
evizione.


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