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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO

1. In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio,
se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme
equivalenti di previdenza o di assistenza, e` dovuta al prestatore
di lavoro la retribuzione o un'indennita` nella misura e per il
tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative,
dagli usi o secondo equita`.

2. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto
di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo
stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo
equita`.

3. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette
deve essere computato nell'anzianita` di servizio.


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