Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2110 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INFORTUNIO, MALATTIA, GRAVIDANZA, PUERPERIO 1. In caso d'infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge o le norme corporative non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e` dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita` nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita`. 2. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge, dalle norme corporative, dagli usi o secondo equita`. 3. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita` di servizio.
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