Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1060 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SERVITU` COSTITUITE DAL NUDO PROPRIETARIO 1. Il proprietario puo`, senza il consenso dell'usufruttuario, imporre sul fondo le servitu` che non pregiudicano il diritto di usufrutto.
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