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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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BUONA FEDE DEL COMPRATORE

1. Il compratore puo` chiedere la risoluzione del contratto se,
quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta` del
venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto
acquistare la proprieta`.

2. Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore e` tenuto a
restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e`
diminuita di valore o e` deteriorata; deve inoltre rimborsargli le
spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto Se la
diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del
compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il
compratore ne ha ricavato.

3. Il venditore e` inoltre tenuto a rimborsare al compratore le
spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede,
anche quelle voluttuarie.


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