Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1479 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo BUONA FEDE DEL COMPRATORE 1. Il compratore puo` chiedere la risoluzione del contratto se, quando l'ha concluso, ignorava che la cosa non era di proprieta` del venditore, e se frattanto il venditore non gliene ha fatto acquistare la proprieta`. 2. Salvo il disposto dell'art. 1223, il venditore e` tenuto a restituire all'acquirente il prezzo pagato, anche se la cosa e` diminuita di valore o e` deteriorata; deve inoltre rimborsargli le spese e i pagamenti legittimamente fatti per il contratto Se la diminuzione di valore o il deterioramento derivano da un fatto del compratore, dall'ammontare suddetto si deve detrarre l'utile che il compratore ne ha ricavato. 3. Il venditore e` inoltre tenuto a rimborsare al compratore le spese necessarie e utili fatte per la cosa, e, se era in mala fede, anche quelle voluttuarie.
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