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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO

1. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue
l'obbligazione quando e` comunicata al debitore, salvo che questi
dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.


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