Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1236 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DICHIARAZIONE DI REMISSIONE DEL DEBITO 1. La dichiarazione del creditore di rimettere il debito estingue l'obbligazione quando e` comunicata al debitore, salvo che questi dichiari in un congruo termine di non volerne profittare.
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