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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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LEGITTIMAZIONE PASSIVA

1. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti
necessari nel giudizio di disconoscimento.

2. Se una delle parti e` minore o interdetta, l'azione e` proposta
in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al
quale il giudizio deve essere promosso.

3. Se una delle parti e` un minore emancipato o un maggiore
inabilitato, l'azione e` proposta contro la stessa assistita da un
curatore parimenti nominato dal giudice.

4. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione
si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo
precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore
parimenti nominato dal giudice.


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