Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 247 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo LEGITTIMAZIONE PASSIVA 1. Il presunto padre, la madre ed il figlio sono litisconsorti necessari nel giudizio di disconoscimento. 2. Se una delle parti e` minore o interdetta, l'azione e` proposta in contraddittorio con un curatore nominato dal giudice davanti al quale il giudizio deve essere promosso. 3. Se una delle parti e` un minore emancipato o un maggiore inabilitato, l'azione e` proposta contro la stessa assistita da un curatore parimenti nominato dal giudice. 4. Se il presunto padre o la madre o il figlio sono morti l'azione si propone nei confronti delle persone indicate nell'articolo precedente o, in loro mancanza, nei confronti di un curatore parimenti nominato dal giudice.
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