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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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REVOCA DEL MANDATO COLLETTIVO

1. Se il mandato e` stato conferito da piu`persone con unico atto e
per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora
non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta
causa.


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