Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1726 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo REVOCA DEL MANDATO COLLETTIVO 1. Se il mandato e` stato conferito da piu`persone con unico atto e per un affare d'interesse comune, la revoca non ha effetto qualora non sia fatta da tutti i mandanti, salvo che ricorra una giusta causa.
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