Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2483 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OPERAZIONI SULLE PROPRIE QUOTE 1. In nessun caso la societa` puo` acquistare o accettare in garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.
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