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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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OPERAZIONI SULLE PROPRIE QUOTE

1. In nessun caso la societa` puo` acquistare o accettare in
garanzia le quote proprie, ovvero accordare prestiti o fornire
garanzie per il loro acquisto o la loro sottoscrizione.


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