Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2892 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DI PROROGA DEI TERMINI 1. I termini fissati dal secondo comma dell'art. 2889 e dal primo comma dell'art. 2891 non possono essere prorogati.
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