Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2875 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo ECCESSO NEL VALORE DEI BENI 1. Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca, quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.
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