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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ECCESSO NEL VALORE DEI BENI

1. Si reputa che il valore dei beni ecceda la cautela da
somministrarsi, se tanto alla data dell'iscrizione dell'ipoteca,
quanto posteriormente, supera di un terzo l'importo dei crediti
iscritti, accresciuto degli accessori a norma dell'art. 2855.


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