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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PRIVILEGIO DEL VENDITORE DI MACCHINE

1. Chi ha venduto macchine per un prezzo superiore a lire trentamila
ha privilegio per il prezzo non pagato sulle macchine vendute e
consegnate, anche se sono incorporate o congiunte all'immobile di
proprieta` del compratore o di un terzo.

2. Il privilegio e` subordinato alla trascrizione dei documenti, dai
quali la vendita e il credito risultano, nel registro indicato dal
secondo comma dell'art. 1524. La trascrizione e` eseguita presso il
tribunale nella giurisdizione del quale e` collocata la macchina.

3. Il privilegio dura per un triennio dalla data della vendita e ha
effetto fino a quando la macchina si trova in possesso del
compratore nel luogo dove e` stata eseguita la trascrizione, salvo
il caso di sottrazione fraudolenta.

4. Il privilegio stabilito in questo articolo spetta anche alle
banche autorizzate all'esercizio di prestiti con garanzia sul
macchinario, le quali abbiano anticipato al compratore il prezzo per
l'acquisto. Il privilegio sussiste a condizione che il documento
rilasciato a prova della sovvenzione indichi lo scopo, l'ammontare e
la scadenza del credito, contenga l'esatta designazione della
macchina soggetta al privilegio e sia trascritto a norma del secondo
comma di questo articolo.

5. Se il privilegio della banca concorre con quello del venditore,
e` preferito il creditore che ha trascritto per primo.


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