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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INNOVAZIONI E ALTRI ATTI ECCEDENTI L'ORDINARIA AMMINISTRAZIONE

1. Con deliberazione della maggioranza dei partecipanti che
rappresenti almeno due terzi del valore complessivo della cosa
comune, si possono disporre tutte le innovazioni dirette al
miglioramento della cosa o a renderne piu` comodo o redditizio il
godimento, purche` esse non pregiudichino il godimento di alcuno dei
partecipanti e non importino una spesa eccessivamente gravosa.

2. Nello stesso modo si possono compiere gli altri atti eccedenti
l'ordinaria amministrazione, sempre che non risultino
pregiudizievoli all'interesse di alcuno dei partecipanti.

3. E` necessario il consenso di tutti i partecipanti per gli atti di
alienazione o di costituzione di diritti reali sul fondo comune e
per le locazioni di durata superiore a nove anni.

4. L'ipoteca puo` essere tuttavia consentita dalla maggioranza
indicata dal primo comma, qualora abbia lo scopo di garantire la
restituzione delle somme mutuate per la ricostruzione o per il
miglioramento della cosa comune.


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