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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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COLLAZIONE DEL DANARO

1. La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore
quantita` del danaro che si trova nell'eredita`, secondo il valore
legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita
all'epoca dell'aperta successione.

2. Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire
altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili
ereditari, in proporzione delle rispettive quote.


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