Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 751 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo COLLAZIONE DEL DANARO 1. La collazione del danaro donato si fa prendendo una minore quantita` del danaro che si trova nell'eredita`, secondo il valore legale della specie donata o di quella ad essa legalmente sostituita all'epoca dell'aperta successione. 2. Quando tale danaro non basta e il donatario non vuole conferire altro danaro o titoli dello Stato, sono prelevati mobili o immobili ereditari, in proporzione delle rispettive quote.
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