Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2149 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DIVIETO DI SUBCONCESSIONE 1. Il mezzadro non puo` cedere la mezzadria, ne` affidare ad altri la coltivazione del podere, senza il consenso del concedente.
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