Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1988 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO 1. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale e` fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova contraria.
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