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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PROMESSA DI PAGAMENTO E RICOGNIZIONE DI DEBITO

1. La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa
colui a favore del quale e` fatta dall'onere di provare il rapporto
fondamentale. L'esistenza di questo si presume fino a prova
contraria.


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