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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DENUNZIA AL COLLEGIO SINDACALE

1. Ogni socio puo` denunziare i fatti che ritiene censurabili al
collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella
relazione all'assemblea.

2. Se la denunzia e` fatta da tanti soci che rappresentino un
ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare
senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni
ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la
medesima se la denunzia appare fondata e vi e` urgente necessita` di
provvedere.


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