Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2408 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DENUNZIA AL COLLEGIO SINDACALE 1. Ogni socio puo` denunziare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denunzia nella relazione all'assemblea. 2. Se la denunzia e` fatta da tanti soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale, il collegio sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunziati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea, convocando immediatamente la medesima se la denunzia appare fondata e vi e` urgente necessita` di provvedere.
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