Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1476 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE 1. Le obbligazioni principali del venditore sono: 1) quella di consegnare la cosa al compratore; 2) quella di fargli acquistare la proprieta` della cosa o il diritto, se l'acquisto non e` effetto immediato del contratto; 3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della cosa.
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