Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 1476   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo

OBBLIGAZIONI PRINCIPALI DEL VENDITORE

1. Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore;

2) quella di fargli acquistare la proprieta` della cosa o il
diritto, se l'acquisto non e` effetto immediato del contratto;

3) quella di garantire il compratore dall'evizione e dai vizi della
cosa.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso