Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1508 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo VENDITA SEPARATA DI COSA INDIVISA 1. Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo` valersi della facolta` prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.
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