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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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VENDITA SEPARATA DI COSA INDIVISA

1. Se i comproprietari di una cosa non l'hanno venduta
congiuntamente e per intero, ma ciascuno ha venduto la sola sua
quota, essi possono separatamente esercitare il diritto di riscatto
sopra la quota che loro spettava, e il compratore non puo` valersi
della facolta` prevista dall'ultimo comma dell'articolo precedente.


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