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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CONDIZIONI

1. Il creditore, anche se il credito e` soggetto a condizione o a
termine, puo` domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi
confronti gli atti di disposizione del patrimonio coi quali il
debitore rechi pregiudizio alle sue ragioni, quando concorrono le
seguenti condizioni:

1) che il debitore conoscesse il pregiudizio che l'atto arrecava
alle ragioni del creditore o, trattandosi di atto anteriore al
sorgere del credito, l'atto fosse dolosamente preordinato al fine di
pregiudicarne il soddisfacimento;

2) che, inoltre, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo
fosse consapevole del pregiudizio e, nel caso di atto anteriore al
sorgere del credito, fosse partecipe della dolosa preordinazione.

2. Agli effetti della presente norma, le prestazioni di garanzia,
anche per debiti altrui, sono considerate atti a titolo oneroso,
quando sono contestuali al credito garantito.

3. Non e` soggetto a revoca l'adempimento di un debito scaduto.

4. L'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a
titolo oneroso dai terzi di buona fede, salvi gli effetti della
trascrizione della domanda di revocazione.


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