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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MANCANZA DI AZIONE

1. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di
scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti.

2. Il perdente tuttavia non puo` ripetere quanto abbia
spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa
in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e` ammessa in
ogni caso se il perdente e` un incapace.


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