Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1933 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MANCANZA DI AZIONE 1. Non compete azione per il pagamento di un debito di giuoco o di scommessa, anche se si tratta di giuoco o di scommessa non proibiti. 2. Il perdente tuttavia non puo` ripetere quanto abbia spontaneamente pagato dopo l'esito di un giuoco o di una scommessa in cui non vi sia stata alcuna frode. La ripetizione e` ammessa in ogni caso se il perdente e` un incapace.
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