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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE

1. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola
rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da` luogo alla
risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del
termine relativamente alle rate successive.


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