Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1525 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo INADEMPIMENTO DEL COMPRATORE 1. Nonostante patto contrario, il mancato pagamento di una sola rata, che non superi l'ottava parte del prezzo, non da` luogo alla risoluzione del contratto, e il compratore conserva il beneficio del termine relativamente alle rate successive.
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