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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DENUNZIE AL GIUDICE TUTELARE

1. L'ufficiale dello stato civile, che riceve la dichiarazione di
morte di una persona la quale ha lasciato figli in eta` minore
ovvero la dichiarazione di nascita di un figlio di genitori ignoti,
e il notaio, che procede alla pubblicazione di un testamento
contenente la designazione di un tutore o di un protutore, devono
darne notizia al giudice tutelare entro dieci giorni.

2. Il cancelliere, entro quindici giorni dalla pubblicazione o dal
deposito in cancelleria, deve dare notizia al giudice tutelare delle
decisioni dalle quali derivi l'apertura di una tutela.

3. I parenti entro il terzo grado devono denunziare al giudice
tutelare il fatto da cui deriva l'apertura della tutela entro dieci
giorni da quello in cui ne hanno avuto notizia. La denunzia deve
essere fatta anche dalla persona designata quale tutore o protutore
entro dieci giorni da quello in cui ha avuto notizia della
designazione.


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