Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 240 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo MANCANZA DELL'ATTO DI MATRIMONIO 1. La legittimita` del figlio di due persone, che hanno pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non puo` essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimita` sia provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con l'atto di nascita.
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