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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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MANCANZA DELL'ATTO DI MATRIMONIO

1. La legittimita` del figlio di due persone, che hanno
pubblicamente vissuto come marito e moglie e sono morte ambedue, non
puo` essere contestata per il solo motivo che manchi la prova della
celebrazione del matrimonio, qualora la stessa legittimita` sia
provata da un possesso di stato che non sia in opposizione con
l'atto di nascita.


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