Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2505 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo SOCIETA` COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO 1 1. Le societa` costitute all'estero, le quali hanno nel territorio dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validita` dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana. (1) ----------------- (1) N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31.05.95, n. 218, come sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.L. 23.10.96 n. 542, convertito con modificazioni, dalla L. 23.12.96 n. 649.
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