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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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SOCIETA` COSTITUITE ALL'ESTERO CON SEDE NEL TERRITORIO DELLO STATO 1

1. Le societa` costitute all'estero, le quali hanno nel territorio
dello Stato la sede dell'amministrazione ovvero l'oggetto principale
dell'impresa, sono soggette, anche per i requisiti di validita`
dell'atto costitutivo, a tutte le disposizioni della legge italiana.
(1)

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(1) N. Redaz. - Articolo abrogato dall'art. 73 della L. 31.05.95,
n. 218, come sostituito dall'art. 10, comma 1, del D.L. 23.10.96 n.
542, convertito con modificazioni, dalla L. 23.12.96 n. 649.


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