Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1385 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CAPARRA CONFIRMATORIA 1. Se al momento della conclusione del contratto una parte da` all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita` di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve essere restituita o imputata alla prestazione dovuta. 2. Se la parte che ha dato la caparra e` inadempiente, l'altra puo` recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e` invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo` recedere dal contratto ed esigere il doppio della caparra. 3. Se pero` la parte che non e` inadempiente preferisce domandare l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del danno e` regolato dalle norme generali.
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