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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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CAPARRA CONFIRMATORIA

1. Se al momento della conclusione del contratto una parte da`
all'altra, a titolo di caparra, una somma di danaro o una quantita`
di altre cose fungibili, la caparra, in caso di adempimento, deve
essere restituita o imputata alla prestazione dovuta.

2. Se la parte che ha dato la caparra e` inadempiente, l'altra puo`
recedere dal contratto, ritenendo la caparra; se inadempiente e`
invece la parte che l'ha ricevuta, l'altra puo` recedere dal
contratto ed esigere il doppio della caparra.

3. Se pero` la parte che non e` inadempiente preferisce domandare
l'esecuzione o la risoluzione del contratto, il risarcimento del
danno e` regolato dalle norme generali.


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