Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2492 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo RIPARTIZIONE DEGLI UTILI 1. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione degli utili ai soci e` fatta in proporzione delle rispettive quote di conferimento. 2. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.
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