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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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RIPARTIZIONE DEGLI UTILI

1. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, la ripartizione
degli utili ai soci e` fatta in proporzione delle rispettive quote
di conferimento.

2. Si applicano inoltre le disposizioni dell'art. 2433.


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