Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 703 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo FUNZIONI DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO 1. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente eseguite le disposizioni di ultima volonta` del defunto. 2. A tal fine, salvo contraria volonta` del testatore, egli deve amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne fanno parte. 3. Il possesso non puo` durare piu` di un anno dalla dichiarazione di accettazione, salvo che l'autorita` giudiziaria, per motivi di evidente necessita`, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che non potra` mai superare un altro anno. 4. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e puo` compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e` necessario alienare beni dell'eredita`, ne chiede l'autorizzazione all'autorita` giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi. 5. Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il diritto del chiamato a rinunziare all'eredita` o ad accettarla col beneficio d'inventario.
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