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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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FUNZIONI DELL'ESECUTORE TESTAMENTARIO

1. L'esecutore testamentario deve curare che siano esattamente
eseguite le disposizioni di ultima volonta` del defunto.

2. A tal fine, salvo contraria volonta` del testatore, egli deve
amministrare la massa ereditaria, prendendo possesso dei beni che ne
fanno parte.

3. Il possesso non puo` durare piu` di un anno dalla dichiarazione
di accettazione, salvo che l'autorita` giudiziaria, per motivi di
evidente necessita`, sentiti gli eredi, ne prolunghi la durata, che
non potra` mai superare un altro anno.

4. L'esecutore deve amministrare come un buon padre di famiglia e
puo` compiere tutti gli atti di gestione occorrenti. Quando e`
necessario alienare beni dell'eredita`, ne chiede l'autorizzazione
all'autorita` giudiziaria, la quale provvede sentiti gli eredi.

5. Qualsiasi atto dell'esecutore testamentario non pregiudica il
diritto del chiamato a rinunziare all'eredita` o ad accettarla col
beneficio d'inventario.


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