Visualizza
 Documenti collegati
 Consultazione
 Open community
 Articolato
Accesso rapido:  

Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


Articolo 886   vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo



COSTRUZIONE DEL MURO DI CINTA

1. Ciascuno puo` costringere il vicino a contribuire per meta` nella
spesa di costruzione dei muri di cinta che separano le rispettive
case, i cortili e i giardini posti negli abitati. L'altezza di essi,
se non e` diversamente determinata dai regolamenti locali o dalla
convenzione, deve essere di tre metri.


 Versione PDF


(c) 2002-2022 www.infoleges.it -  powered by Be Smart s.r.l - Note legali e Condizioni d'uso