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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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INABILITAZIONE NEL GIUDIZIO DI REVOCA DELL'INTERDIZIONE

1. L'autorita` giudiziaria che, pur riconoscendo fondata l'istanza
di revoca dell'interdizione, non crede che l'infermo abbia
riacquistato la piena capacita`, puo` revocare l'interdizione e
dichiarare inabilitato l'infermo medesimo.

2. Si applica anche in questo caso il primo comma dell'articolo
precedente.

3. Gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti
dall'inabilitato dopo la pubblicazione della sentenza che revoca
l'interdizione, possono essere impugnati solo quando la revoca e`
esclusa con sentenza passata in giudicato.


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