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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIRITTO DEI CREDITORI DI FAR VENDERE I BENI

1. Entro il termine di quaranta giorni dalla notificazione indicata
dall'articolo precedente, qualunque dei creditori iscritti o dei
relativi fideiussori ha diritto di richiedere l'espropriazione dei
beni con ricorso al presidente del tribunale competente a norma del
codice di procedura civile, purche` adempia le condizioni che
seguono:

1) che la richiesta sia notificata al terzo acquirente nel domicilio
da lui eletto a norma dell'articolo precedente e al proprietario
anteriore;

2) che contenga la dichiarazione del richiedente di aumentare di un
decimo il prezzo stipulato o il valore dichiarato;

3) che contenga l'offerta di una cauzione per una somma eguale al
quinto del prezzo aumentato come sopra;

4) che l'originale e le copie della richiesta siano sottoscritti dal
richiedente o da un suo procuratore munito di mandato speciale.

2. L'omissione di alcuna di queste condizioni produce nullita` della
richiesta.


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