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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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ESERCIZIO DELLA POTESTA` DEI GENITORI

1. Il figlio e` soggetto alla potesta` dei genitori sino all'eta`
maggiore o all'emancipazione.

2. La potesta` e` esercitata di comune accordo da entrambi i
genitori.

3. In caso di contrasto su questioni di particolare importanza
ciascuno dei genitori puo` ricorrere senza formalita` al giudice
indicando i provvedimenti che ritiene piu` idonei.

4. Se sussiste un incombente pericolo di un grave pregiudizio per il
figlio, il padre puo` adottare i provvedimenti urgenti ed
indifferibili.

5. Il giudice, sentiti i genitori ed il figlio, se maggiore degli
anni quattordici, suggerisce le determinazioni che ritiene piu`
utili nell'interesse del figlio e dell'unita` familiare.

6. Se il contrasto permane il giudice attribuisce il potere di
decisione a quello dei genitori che, nel singolo caso, ritiene il
piu` idoneo a curare l'interesse del figlio.


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