Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1245 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo DEBITI NON PAGABILI NELLO STESSO LUOGO 1. Quando i due debiti non sono pagabili nello stesso luogo, si devono computare le spese del trasporto al luogo del pagamento.
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