Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 1174 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo CARATTERE PATRIMONIALE DELLA PRESTAZIONE 1. La prestazione che forma oggetto dell'obbligazione deve essere suscettibile di valutazione economica e deve corrispondere a un interesse, anche non patrimoniale, del creditore.
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