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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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PRELEVAMENTO DEI BENI MOBILI

1. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di
prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima
della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per
successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume
che i beni mobili facciano parte della comunione.


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