Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 195 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo PRELEVAMENTO DEI BENI MOBILI 1. Nella divisione i coniugi o i loro eredi hanno diritto di prelevare i beni mobili che appartenevano ai coniugi stessi prima della comunione o che sono ad essi pervenuti durante la medesima per successione o donazione. In mancanza di prova contraria si presume che i beni mobili facciano parte della comunione.
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