Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 CODICE CIVILE
Articolo 2556 vai all'articolo precedente - vai all'articolo successivo IMPRESE SOGGETTE A REGISTRAZIONE 1. Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta` o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto. 2. I contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante. (1) --------------- (1) N. Redaz. - Comma sostituito dall'art. 6 della L. 12.08.93, n. 310.
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