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Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262
CODICE CIVILE


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DIVIETO DI RIMOZIONE DEI REGISTRI

1. I registri sopra indicati non possono essere rimossi dall'ufficio
del conservatore, fuorche` per ordine di una corte d'appello,
qualora ne sia riconosciuta la necessita`, e mediante le cautele
determinate dalla stessa corte.


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